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giurisprudenza

In ipotesi di divergenza tra la data di udienza del dibattimento indicata nel decreto di citazione a giudizio e quella riportata nel biglietto di cancelleria, prevale sempre la prima (Cass., Sez. II Pen., 06 ottobre 2015, n. 40128)

Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione ha stabilito che la trattazione della causa in un giorno diverso da quello indicato nel decreto di citazione a giudizio costituisce un’ipotesi di nullità assoluta ai sensi degli artt.601 commi terzo e sesto, 429 comma primo lettera f), 178 comma primo lettera c) e 179 primo comma c.p.p., poiché ciò impedisce l’intervento dell’imputato impedendogli l’esercizio del diritto di difesa.
Nel caso di specie, la cancelleria ha notificato a mezzo telefax al difensore di fiducia dell’imputato il decreto di citazione a giudizio accompagnato da un biglietto di cancelleria nel quale era indicata una data di udienza diversa ed antecedente la data indicata nel decreto di citazione a giudizio.
Lo svolgimento del processo in un data antecedente a quella indicata nel decreto di citazione a giudizio, unico documento che fa fede, equivale ad un’omessa citazione con conseguente lesione del diritto di difesa dell’imputato.
A cura di Fabio Marongiu

Allegato:
40128-2015