Il CNF interviene a chiarire la portata applicativa dell’art. 46 CDF ed in particolare del relativo settimo comma relativo all’obbligo di comunicazione della interruzione delle trattative in essere, nella specifica materia attinente la famiglia ed i minori. In particolare muovendo dall’interesse tutelato dalla norma, consistente nella colleganza e chiarezza dei rapporti tra colleghi, il CNF afferma come tale chiarezza debba considerarsi particolarmente pregnante nella suddetta materia, ritenendo che in tale veste l’avvocato abbia “non solo funzione di difensore delle parti, ma anche dei minori coinvolti nelle vicende che li attingono (..) e dunque tale funzione deve essere svolta con particolare attenzione tesa a contenere in modo più efficace possibile il contenzioso tra le parti”. Ciò non si traduce nel venir meno del primario diritto di difesa a cui l’avvocato è tenuto, ma viene ribadito che il legale incaricato da uno dei genitori ha altresì il dovere di svolgere un ruolo protettivo del minore, arginando il conflitto anziché alimentarlo.
A cura di Elena Borsotti