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giurisprudenza

In tema di processo civile telematico, nei processi iniziati prima del 30 giugno 2014, il deposito telematico dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo costituisce una mera irregolarità (Cass., Sez. II, 12 maggio 2016, n. 9772)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha stabilito che in tema di processo civile telematico, nei procedimenti contenziosi iniziati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, nella disciplina dell’art. 16 -bis del decreto-legge n. 179 del 2012, inserito dall’art. l, coma 19, numero 2), della legge n. 228 del 2012, anteriormente alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 83 del 2015 (che, con l’art. 19, comma 1, lettera a, n. 1), vi ha aggiunto il comma 1-bis), il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell’atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell’attore, ma ad una mera irregolarità.
Nonostante la dichiarata inammissibilità del ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto comunque di affrontare la questione di cui sopra, ritenendo “sussistenti le condizioni per una pronuncia d’ufficio ai sensi dell’art. 363, terzo comma, cod., proc. civ., con l’enunciazione – nell’esercizio della funzione nomofilattica assegnata a questa Corte dalla citata disposizione del codice di rito – del principio di diritto nell’interesse dalla legge sulla questione che il ricorso inammissibile propone… “trattandosi di questione nuova nella giurisprudenza della Corte ed “in ordine alla quale si sono registrate, tra i giudici di merito, diversità nelle interpretazioni e nelle soluzioni offerte“.

A cura di Elisa Martorana