La Suprema Corte chiarisce uno dei passaggi più delicati relativi all’invio della busta telematica da parte dell’Avvocato.
Nel caso in esame, a seguito di mancata ammissione al passivo di una liquidazione coatta amministrativa, l’Avvocato provvedeva a fare opposizione allo stato passivo, ma, in sede di ricorso, depositava gli allegati posti a fondamento della domanda mediante un tardivo invio separato rispetto all’atto principale.
L’opposizione veniva rigettata parzialmente, con una ammissione di una somma irrisoria rispetto al petitum originario e l’Avvocato quindi ricorreva alla Suprema Corte eccependo che, in ogni caso, le proprie ragioni fossero spiegate già tutte nel ricorso e che i documenti depositati tardivamente nell’opposizione fossero già presenti al momento del deposito dell’istanza di ammissione al passivo.
La Corte rigetta il ricorso e ribadisce che il deposito dell’atto principale e dei suoi allegati, per dirsi tempestivo, deve essere effettuato obbligatoriamente entro e non oltre la data di scadenza prevista.
Questo anche ove, come nell’opposizione analizzata dalla Corte, lo stesso debba risolversi mediante l’invio di più successive buste telematiche, a causa del superamento da parte dell’atto e dei suoi allegati, del peso complessivo indicato in MegaByte della Busta principale.
Quindi “il deposito può avvenire mediante invii di più messaggi di posta elettronica certificata, a patto che gli stessi siano coevi al deposito del ricorso ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza”
A cura di Simone Pesucci