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giurisprudenza

Inammissibile il ricorso in appello se i limiti dimensionali massimi sono esauriti con l’esposizione del fatto (Cons. St., Sez. IV, 13 ottobre 2023, n. 8928)

Con la sentenza in oggetto il Consiglio di Stato, nel ribadire il principio in forza del quale non possono essere esaminate le parti dell’atto che superano i limiti dimensionali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22.12.2016 in applicazione dell’art. 13-ter, comma 2, dell’allegato II al c.p.a., specifica ulteriormente che nel caso in cui, come avvenuto nella specie, detti limiti risultino esauriti con l’esposizione della parte in fatto e quindi prima della articolazione dei motivi di appello, l’intero atto di appello diviene inammissibile in quanto privo di una parte essenziale per l’identificazione della domanda richiesta a pena di nullità dall’art. 44, comma 2, c.p.a. 

Nella specie era stato proposto un atto di appello di 87 pagine, che esauriva i limiti dimensionali massimi di 70.000 caratteri a p. 52, prima della articolazione dei motivi di diritto, che dunque non potevano essere esaminati, rendendo così l’atto privo di una sua parte essenziale, senza che peraltro parte appellante avesse motivato alcunché al riguardo nonostante il Collegio avesse invitato le stesse parti a trattare la questione rinviando allo scopo la pubblica udienza.

A cura di Giovanni Taddei Elmi