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giurisprudenza

Inammissibile l’attività processuale esercitata in nome proprio per far valere diritti altrui (Cass., Sez. II, Ord., 9 gennaio 2019, n. 315)

La Suprema Corte ribadisce i limiti dell’art. 81 c.p.c. in tema di sostituzione processuale.
Nel caso in esame, infatti, in primo grado era stata impugnata una delibera assembleare da un soggetto non più condomino, per aver ceduto l’appartamento alla figlia. Accolta l’impugnazione nonostante l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevato dal Condominio convenuto, quest’ultimo promuoveva gravame.
In appello si costituiva la legittima proprietaria con l’intento di ratificare l’operato dell’attore in primo grado.
La Corte di Appello accoglieva l’appello, riformando la sentenza precedente e quindi la convenuta proponeva ricorso in Cassazione.
La Corte, rigettando il ricorso e confermando la tesi dell’appello, ribadiva  il principio dell’art. 81 c.p.c.: “nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”. Agli occhi del giudicante infatti la ratifica dell’operato di chi agisce nel processo per un diritto altrui è valida solo nel caso in cui egli “agisca in nome e per conto di altri senza averne i poteri”.

A cura di Simone Pesucci