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giurisprudenza

Incapacità naturale del destinatario di un atto e interruzione della prescrizione (Cass., Sez. VI, Ord., 23 maggio 2018, n. 12658)

Il caso affrontato nella sentenza in commento muove dall’intimazione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada, notificata da una società di riscossione nei confronti di un soggetto incapace naturale.
Avverso la suddetta intimazione propone opposizione ex art. 615 c.p.c. l’amministratore di sostegno del soggetto incapace naturale.
Il Giudice di Pace accoglie il ricorso, dichiarando prescritto il diritto.
La società di riscossione appella la decisione.
Il Tribunale rigetta il gravame.
La società di riscossione ricorre in Cassazione.
In particolare, con il secondo motivo di ricorso, la società deduce che erroneamente il Tribunale aveva dichiarato la prescrizione del diritto dalla stessa azionato.
La ricorrente sostiene infatti che la prescrizione è stata interrotta dal preavviso di fermo notificato al domicilio del debitore a mezzo raccomandata, come consentito dall’art. 2 del D.P.R. 602/1973 e che l’avviso di ricevimento di tale raccomandata è stato sottoscritto da persona rinvenuta dal postino al domicilio del destinatario la quale, quindi, si doveva presumere ivi residente fino a querela di falso, a nulla rilevando che il suo nome e la sua firma non fossero leggibili.
La Cassazione ritiene fondato il motivo sulla base delle seguenti considerazioni.
La prima considerazione è che la notifica degli atti di accertamento a mezzo del servizio postale è disciplinata dal D.P.R. 602/1973 e non dalla Legge 890/1982.
Da ciò consegue che, non sussistendo l’obbligo di redazione della relazione di notificazione, la notifica è valida anche se manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l’atto è stato consegnato e la relativa sottoscrizione sia inintelligibile.
La seconda considerazione è che non è condivisibile quanto posto dal Tribunale a fondamento della propria decisione, ovverosia che lo stato di coma a causa di un infortunio con il conseguente ricovero in ospedale aveva impedito al soggetto destinatario dell’atto la conoscenza dello stesso e quindi l’attuarsi dell’effetto interruttivo della prescrizione.
Sostiene al riguardo la Suprema Corte di Cassazione che l’atto interruttivo della prescrizione è un atto unilaterale recettizio e, come tale, lo stesso produce i suoi effetti a prescindere dall’eventuale stato di incapacità naturale in cui versi il soggetto a cui è rivolto.
Gli artt. 1334 e 1335 c.c., nel disciplinare la produzione degli effetti degli atti unilaterali, privilegiano il principio della certezza giuridica della conoscenza degli stessi da parte dei destinatari, indipendentemente dalla capacità dei medesimi di apprezzarne il valore e di determinarsi in conseguenza, lasciando alle previsioni di cui all’art. 428 c.c. la tutela dell’incapace.
La terza considerazione è che per principio generale l’incapacità del destinatario di un atto è presa in considerazione dalla legge quando, dalla notifica di quell’atto, inizi a decorrere un termine dal cui inutile spirare il destinatario riceverebbe un pregiudizio: dalla notifica di un atto interruttivo della prescrizione non decorre però alcun termine per il destinatario, pertanto non vi è l’esigenza di tutelarlo contro il rischio di decadenze incolpevoli.

A cura di Silvia Ammannati