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giurisprudenza

Incompatibilità all’esercizio della professione di avvocato: le eccezioni costituiscono un numerus clausus (C.N.F., Sent., 27 marzo 2023, n. 46)

Con la pronuncia in commento il C.N.F. ha confermato la sanzione della cancellazione dall’Albo degli Avvocati del ricorrente che risultava contestualmente iscritto all’Albo degli Odontoiatri a far data dal 2017 quale odontoiatra estero.

Nella propria impugnazione l’avvocato ricorrente sosteneva che la sanzione irrogata fosse illegittima in quanto lo stesso non esercitava in concreto la professione essendo l’iscrizione limitata a permettergli la prosecuzione del corso di studi nel frattempo intrapreso e lo svolgimento di una formazione post-laurea, chiedeva dunque una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 18 c. 1 lett. a) L. 247/2012.

Il ricorrente sollevava, inoltre, questione di legittimità costituzionale per presunto contrasto con gli artt. 3, 4, 18, 33, 34 della Costituzione.

Il CNF ha rigettato il ricorso ricordando che la norma prevede un generale principio di incompatibilità dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati con l’esercizio di altre professioni elencando le uniche ipotesi eccezionali che costituiscono un numerus clausus, non suscettibile di interpretazione estensiva e precisando che l’iscrizione ad altro albo costituisce elemento sufficiente alla incompatibilità non essendo necessario l’effettivo esercizio di tale professione.

A parere del Consiglio non sussisterebbero neanche le dedotte ragioni di incostituzionalità essendo la norma volta a salvaguardare assicurare la professionalità dell’avvocato e l’indipendente esercizio della sua attività.

A cura di Sofia Lelmi

Allegato:
46-2023