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giurisprudenza

Incorre nelle decadenze del c.d. collegato lavoro il lavoratore che instaura il giudizio di impugnazione del licenziamento con rito diverso da quello speciale previsto dalla L. n. 92/2012 (Cass., Sez. VI, Ord., 7 novembre 2017, n. 26309)

Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione conferma un proprio recente orientamento in materia di lavoro, optando per una soluzione estremamente formalista in punto di impugnazione giudiziale dei licenziamenti, a chiusura di una stagione giurisprudenziale sul punto certamente ondivaga.

Ritiene la Suprema Corte di Cassazione che ai fini della conservazione dell’efficacia dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento sia necessario che nel termine previsto dalla legge venga proposto ricorso secondo il rito speciale di cui all’art. 1, commi 48 e ss. della L. n,  92/2012, restando invece inidoneo “ad interrompere” la decadenza, la proposizione in detti termini di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 700 c.p.c.

Nel caso di specie l’impugnazione giudiziale del licenziamento veniva per l’appunto proposta, nei termini, con un ricorso ex art. 700 c.p.c. Il ricorrente rinunciava a detta domanda e la riproponeva, oltre i termini di cui all’art. 32 L. n. 183/2010, con ricorso ex art. 1, commi 48 e ss. L. n. 92/2012.

La Corte di Cassazione, sulla base della suddetta impostazione, confermava in sede di legittimità l’intervenuta decadenza dall’azione in giudizio sia in relazione al fatto che il ricorso ex art. 700 non sarebbe stato idoneo a tale scopo, sia rilevando come in ogni caso tale giudizio fosse stato rinunciato, con conseguente cristallizzazione della decadenza.

A cura di Silvia Ventura.

 

Allegato:
26309_2017