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giurisprudenza

Incostituzionale l’art. 44, comma 3, c.p.a. nella parte in cui prevede che la costituzione dell’intimato sana la nullità della notificazione del ricorso solo con effetto ex nunc (Corte Cost., 26 giugno 2018, n. 132)

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 44 comma 3 c.p.a. nella parte in cui prevede che la costituzione dell’intimato sani la nullità della notificazione del ricorso “salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione” per violazione dei principi e dei criteri direttivi della legge delega e dunque per violazione dell’art. 76 Cost.

La legge n. 69/2009 con cui il Governo era stato delegato a riordinare il processo amministrativo attribuiva infatti al legislatore delegato un ristretto margine di discrezionalità per l’introduzione di soluzioni innovative, le quali comunque avrebbero dovuto essere volte ad adeguare il processo amministrativo alla giurisprudenza della Corte Costituzionale e delle giurisdizioni superiori nonché a coordinarlo con le norme del codice di procedura civile espressive di principi generali.

Con l’art. 44 comma 3 c.p.a., invece, il legislatore delegato ha introdotto il principio per cui la costituzione dell’intimato nel processo amministrativo è sì idonea a sanare la nullità della notificazione del ricorso, ma, a differenza che nel processo civile, solo con efficacia ex nunc, ossia con salvezza delle eventuali decadenze già maturate in danno del notificante prima della costituzione in giudizio del destinatario della notifica, ivi compresa la scadenza del termine di impugnazione. Con la conseguenza che, in pratica, la costituzione dell’intimato non produce mai l’effetto di sanare la decadenza dall’azione, che, in linea generale, si produce decorsi 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento lesivo oggetto di impugnazione.

Ebbene tale disposizione del c.p.a., secondo la Corte Costituzionale, si pone in contrasto sia con i principi generali del processo civile, ove in base al fondamentale principio del raggiungimento dello scopo la costituzione del convenuto sana i vizi della notificazione con effetto ex tunc, sia con la stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato anteriore all’entrata in vigore del c.p.a., secondo cui la sanatoria ex tunc degli atti processuali per raggiungimento dello scopo costituisce un principio generale immanente alla ratio degli atti processuali.

Dal che deriva, secondo il ragionamento della Corte Costituzionale, che il legislatore delegato, nel prevedere nell’ambito del processo amministrativo la sanatoria con effetti ex nunc, ha travalicato i limiti che gli erano stati posti dalla legge delega, con conseguente incostituzionalità dell’art. 44 comma 3 cpa nella parte in cui afferma tale principio.

A cura di Giovanni Taddei Elmi