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giurisprudenza

Inefficacia dell’elezione di domicilio nel caso di decesso del domiciliatario (Cass. Sez Un., 24 giugno 2011, n. 13908)

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza in commento, hanno precisato che nel giudizio di cassazione, la morte del domiciliatario del difensore fuori distretto del ricorrente determina l’inefficacia dell’elezione di domicilio; ne consegue che l’avviso di udienza deve essere notificato presso la cancelleria della Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 366, 2° comma c.p.c., essendo il diritto del difensore non domiciliato in Roma – di essere informato della data fissata per la discussione del ricorso – adeguatamente tutelato dalla possibilità per il medesimo di chiedere che l’avviso gli sia inviato in copia mediante lettera raccomandata, così come previsto dall’art. 135 disp. att. c.p.c. Tale fattispecie è stata pertanto ritenuta in tutto assimilabile alla mancata elezione di domicilio in Roma, non sussistendo l’esigenza imprescindibile di avvertire la parte personalmente per l’ipotesi di una nuova difesa, come si verifica al contrario nel caso di morte dell’unico difensore.

A cura di Guendalina Carloni