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giurisprudenza

L’ Avvocato non può assumere un incarico professionale contro un ex cliente se l’oggetto del nuovo incarico non è estraneo a quello precedente e non è trascorso almeno un biennio (C.N.F., Sent., 6 novembre 2017, n. 153)

Il C.N.F. ha precisato che – se il professionista, a seguito della dismissione del mandato, indipendentemente dal fatto che sia dovuta a revoca o rinuncia – assume un mandato professionale contro il precedente cliente, deve rispettare i requisiti richiesti dall’art. 51 del “vecchio” cdf (nuovo art. 68 cdf), ossia:

a) che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.

b) che l’oggetto dell’incarico sia estraneo a quello in precedenza espletato.

Dunque, qualora il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un’altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito, si configura l’illecito disciplinare.

Il C.N.F. ha applicato così la sanzione dell’avvertimento all’incolpato, addebitandogli la violazione dei doveri di correttezza, lealtà e fedeltà ex art. 5,6,7 cdf, poiché – dopo avere rappresentato e difeso una coppia di coniugi in un giudizio ex art. 669 bis e 700 cpc svolto dinanzi al Tribunale di Monza – li aveva citati in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecco.

A cura di Guendalina Guttadauro