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giurisprudenza

L’avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori non ha diritto al compenso per il parere avente ad oggetto la possibilità di impugnare davanti al Consiglio di Stato una sentenza del TAR (Cass., Sez. II, 3 giugno 2015, n. 11446)

Con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazione, richiamando anche un suo precedente in materia, ha affermato che l’avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori non ha diritto al compenso per la redazione di un parere scritto avente ad oggetto l’opportunità di impugnare davanti al Consiglio di Stato una sentenza del TAR.
Ciò perché, secondo la Cassazione, la redazione di un parere di tal genere non costituisce attività stragiudiziale, ma va considerata quale attività di “studio della controversia” che, in quanto tale, se relativa a giudizi da introdursi dinanzi alle magistrature superiori, può essere svolta solo da avvocati abilitati al patrocinio dinanzi a tali magistrature, con la conseguenza che l’attività resa da chi non abbia tale abilitazione non dà diritto ad alcun compenso essendo nullo il relativo contratto di incarico professionale.

A cura di Giovanni Taddei Elmi