Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

L’elezione di domicilio presso la cancelleria del Giudice adito prevale, agli effetti delle notifiche, sulla indicazione della PEC (Cass., Sez. VI, 10 novembre 2015, n. 22892)

M.M., A.N. e M.G. ricorrono per la cassazione del provvedimento con il quale la Corte d’Appello di Perugia ha accolto l’opposizione del Ministero della Giustizia avverso il decreto di ingiunzione di pagamento somme, in precedenza emesso a loro favore dalla Corte medesima, ai sensi della L.89/2001 (c.d.Legge Pinto). Motivo principale del ricorso è la violazione o falsa applicazione dell’art. 125 c.p.c. , nella versione anteriore alla modifica apportata dal D.L. 90/2014 conv. in L.114/2015. Nel procedimento di equa riparazione i ricorrenti avevano nominato un difensore appartenente ad un Foro diverso da quello della Corte di Appello adìta e si erano elettivamente domiciliati presso la cancelleria della stessa Corte, dove avevano ricevuto la notifica del ricorso in opposizione da parte del Ministero. Benché il difensore avesse indicato nel ricorso la propria PEC, nessuna notifica o comunicazione è a lui pervenuta tramite detto canale informatico, con il risultato che di fatto egli non è venuto a conoscenza della opposizione. La Suprema Corte respinge il ricorso e stabilisce che “l’indicazione della PEC non rende inapplicabile l’intero insieme delle norme e dei principi sulla domiciliazione in giudizio”. In particolare la PEC è destinata a surrogarsi, agli effetti delle comunicazioni e delle notifiche degli atti, ad una domiciliazione mancante, ma non a prevalere su una domiciliazione volontariamente effettuata presso la cancelleria del Giudice adìto, ex art. 82 R.D. n.37/1934.

A cura di Francesco Achille Rossi