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giurisprudenza

L’offerta di difesa rivolta a una persona difesa da altri colleghi integra violazione del divieto di accaparramento di clientela e del principio di lealtà verso i colleghi (C.N.F., Sent., 21 giugno 2018, n. 69)

Nella vicenda in esame il CNF era chiamato a pronunciarsi sull’impugnazione promossa da un avvocato contro la decisione del proprio Ordine di appartenenza, che nel 2013 gli aveva inflitto la sanzione della sospensione per sei mesi a seguito di plurimi esposti che segnalavano varie violazioni deontologiche da parte del medesimo.

Ebbene, il CNF ravvisa la commissione, in base al c.d.f. vigente, di tre illeciti disciplinari: inadempimento di un’obbligazione (pecuniaria) attinente all’esercizio della professione (art. 64 c.d.f.), mancata restituzione di documenti (art. 33 c.d.f.) e accaparramento di clientela (art. 37 c.d.f.).

A quest’ultimo proposito, in particolare, all’avvocato veniva contestato di aver inviato a una detenuta, verso la quale sussisteva una certa attenzione mediatica, un’offerta di difesa gratuita in un ipotetico processo di revisione della grave posizione della condannata, dichiarando di essere “sensibile alla vicenda e di credere in lei”.

Tale condotta -motiva il CNF- si risolve in un tentativo di acquisizione di clientela attraverso l’offerta di una prestazione non richiesta e personalizzata, ossia rivolta a una persona determinata per uno specifico affare; come tale vietata dal comma 5 dell’art. 37 c.d.f.

Ma ciò che il CNF rimprovera di più all’avvocato è che, con il suo comportamento, ha trascurato e superato i colleghi designati quali difensori di quella persona, sul cui operato ha di fatto gettato un’ombra, così realizzando -in definitiva- un’indebita intrusione in una pratica altrui con sostanziali intenti denigratori.

Il che, naturalmente, è pure suscettibile di compromettere la reputazione della classe forense.

Pertanto, il CNF conferma la sanzione della sospensione irrogata dal COA, concedendo soltanto la riduzione a quattro mesi in ragione dell’esiguo ammontare della somma non pagata e dell’assenza di prova di ulteriori pregiudizi poi effettivamente subiti dagli autori degli esposti.

Da evidenziare è che nel caso di specie, proprio perché l’offerta di difesa è stata rivolta a una persona difesa da altri colleghi, la condotta dell’avvocato ha violato innanzitutto il principio generale di cui all’art. 19 c.d.f., che stabilisce il dovere di lealtà e correttezza verso i colleghi e le istituzioni forensi (come emerge implicitamente dalla sentenza in commento, e come espressamente affermato dal COA richiamando l’art. 22 del c.d.f. previgente).

A cura di Stefano Valerio Miranda