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giurisprudenza

L’omissione in sentenza da parte della Cassazione di deliberazione sulle spese di parte civile non è sempre correggibile secondo la procedura dell’errore materiale (Cass., Sez. II Pen., 19 maggio 2011, n. 25362).

Essendo state presenti le parti civili all’udienza di discussione presso la Cassazione, depositando rituali memorie e nota spese ed avendo la Corte stessa omesso di pronunciarsi al riguardo, le stesse presentavano richiesta di correzione di errore materiale sul punto.

Rifacedosi agli orientamenti maggioritari di legittimità ed anche a principi già espressi dalle SS.UU. (sent. 31.01.2008, n. 7945), la seconda sezione Corte di Cassazione ha sancito che la Corte, in casi simili, non sempre debba decidere con la procedura di cui all’art. 130 c.p.p.

Occorre infatti distinguere se la sentenza priva di tale provvedimento abbia deciso per il rigetto o per l’inammissibilità o per l’annullamento senza o con rinvio. Nei primi tre casi sarà essa stessa a provvedere mediante correzione dell’errore materiale secondo la citata norma codicistica.

Nel caso invece di annullamento con rinvio invece detta procedura difetta della sua necessarietà, atteso che ciò sarà emendabile nel giudizio di rinvio ove il giudice del merito potrà provvedere a rifondere alla parte civile le spese sostenute per tutti i gradi e fasi del giudizio.

Nel caso in esame, trattandosi di quest'ultima ipotesi, è conseguita pronuncia di non luogo a provvedere.
 
A cura di Giacomo Passigli.