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giurisprudenza

L’adempimento spontaneo della sentenza immediatamente esecutiva, senza formulazione di riserva d’impugnazione ad hoc, non comporta la cessazione della materia del contendere e non costituisce rinuncia all’impugnazione (Cass., Sez. Lav., Ord., 4 marzo 2019, n. 6258)

A seguito di un ricorso in materia previdenziale, il Tribunale di Lecce condannava l’INPS alla ricostruzione della pensione della ricorrente, con le maggiorazioni da quest’ultima richieste. L’Istituto presentava appello contro la sentenza e, successivamente, dava esecuzione alla sentenza, senza espresse riserve, corrispondendo quanto liquidato. Messa al corrente di tale circostanza dall’appellata, la Corte d’Appello dichiarava la cessazione della materia del contendere.

Il ricorso per Cassazione presentato dall’INPS è stato accolto, e la causa rinviata alla stessa Corte d’Appello, nella considerazione del fatto che l’adempimento del comando giudiziale contenuto nella sentenza di condanna immediatamente esecutiva, pur se non accompagnato da specifica riserva, non può considerarsi atto assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell’impugnazione (si veda Cass., sez. lav., 11798/2003). L’acquiescenza tacita alla sentenza, possibile solo anteriormente alla proposizione del gravame – in quanto successivamente è configurabile solo la rinuncia espressa nella forma prescritta dalla legge –, sussiste soltanto quando l’interessato abbia posto in essere atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione: nel caso di specie, invece, il comportamento dell’INPS può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione.

A cura di Leonardo Cammunci