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giurisprudenza

L’Agente della riscossione non può essere rappresentato in giudizio da un avvocato del libero Foro, ma deve stare in giudizio direttamente e personalmente (Cass., Sez. V, Ord., 24 gennaio 2019, n. 1992)

Con l’ordinanza n. 1992 del 24 gennaio 2019 la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi sulla possibilità per l’Agente della riscossione di farsi rappresentare in giudizio da avvocati “esterni”, appartenenti al libero foro, confermando la regola generale, già evidenziata anche con le pronunce n. 28684 del 9 novembre 2018 (già commentata su Il Foglio del mese di novembre 2018) e n. 33639 del 28 dicembre 2018, secondo cui “la difesa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve avvenire a cura dell’Avvocatura dello Stato e solo in via eccezionale da parte di avvocati del libero foro, con un esborso economico in termini di compensi professionali che, ove non adeguatamente giustificato nella deliberazione dell’Ente, potrebbe dar luogo a profili di danno erariale”.

Si deve, infatti, ricordare che l’art. 1 del D.L. n. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016, ha disposto l’estinzione ope legis di tutte le società del Gruppo Equitalia con effetto dal 1° luglio 2017, ed ha contemporaneamente previsto l’istituzione di un ente pubblico economico, denominato “Agenzia delle Entrate-Riscossione”, ente strumentale della stessa Agenzia delle entrate. In particolare, secondo il dettato normativo, il nuovo ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle estinte società del Gruppo Equitalia, assumendo la qualifica di agente della riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 602/1973.

Ebbene, l’affermata continuità del rapporto processuale esplica effetto – nei limiti che si diranno – anche in ordine al mandato difensivo.

Difatti, dopo aver riperso le motivazioni esposte con la citata sentenza n. 28684 qui già commentata, la Cassazione ha ribadito i seguenti principi di diritto:

“- l’estinzione ope legis delle società del gruppo Equitalia ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, conv. in L. n. 225 del 2016, non determina interruzione dei processi pendenti ne necessità di costituzione in giudizio del nuovo ente Agenzia delle Entrate Riscossione;

– qualora il nuovo ente Agenzia delle Entrate-Riscossione si limiti a subentrare ex lege nel rapporto processuale pendente al momento della sua istituzione, senza formale costituzione in giudizio, esso può validamente avvalersi dell’attività difensiva espletata da avvocato del libero foro già designato da Equitalia secondo la disciplina previgente;

– qualora invece il nuovo ente Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituisca, in nuovo giudizio ovvero anche in giudizio pendente, con il patrocinio di avvocato del libero foro, sussiste per esso l’onere, pena la nullità del mandato difensivo, di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza di quest’ultimo in alternativa al patrocinio per regola generale esercitato, salvo conflitto di interessi, dall’avvocatura dello Stato;

– tali fonti vanno congiuntamente individuate sia in atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro (D.L. n. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016, art. 1, commi 5 ed 8), sia in apposita e motivata deliberazione che indichi le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificano tale ricorso alternativo (R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, come modificato dalla L. n. 103 del 1979, art. 11)”.

Pertanto, facendo applicazione dei suddetti principi alla fattispecie sottoposta alla sua attenzione, e dopo aver rilevato che “nel caso di specie, non vengono indicati né l’atto organizzativo generale del nuovo ente, contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero Foro, né la specifica e motivata deliberazione del nuovo ente” i Giudici di legittimità hanno statuito la “nullità del mandato difensivo per contrarietà a disciplina imperativa”.

A cura di Cosimo Cappelli