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giurisprudenza

L’avvocato civilista per il recupero del suo credito professionale deve adoperare il procedimento sommario speciale di cui all’art. 14 D.Lgs. 2011 n. 150 (Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2018, n. 4485)

Un avvocato aziona davanti al Tribunale di Civitavecchia, mediante procedimento sommario ex artt. 702-bis ss. c.p.c., vari crediti professionali derivanti da più prestazioni giudiziali civili svolte nell’interesse della medesima cliente, che si difende sostenendo di aver già saldato i propri debiti e comunque che alcuni di essi sono prescritti.

Il Tribunale si dichiara incompetente per non essere né l’ufficio giudiziario di merito davanti al quale sono state svolte le prestazioni in questione -come invece richiede il comma 2 dell’art. 14 del D.Lgs. 2011 n. 150- né comunque il giudice del luogo di residenza della convenuta, ove si ritenga inapplicabile l’art. 14 alle controversie che vertano non solo sul quantum, ma anche sull’an della pretesa.

Avverso l’ordinanza l’avvocato propone istanza di regolamento di competenza e le Sezioni Unite, cui il procedimento viene assegnato, stabiliscono in primis che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 2011 n. 150, l’avvocato non può azionare il proprio credito professionale né mediante il procedimento ordinario di cognizione né tramite quello sommario ordinario di cui agli artt. 702-bis ss. c.p.c.

Al contrario, l’avvocato deve adoperare il procedimento sommario speciale di cui all’art. 14, che rinvia sì al rito sommario di cognizione codicistico, ma apportandovi rilevanti correttivi; oppure il procedimento per decreto ingiuntivo ex artt. 633 e ss. c.p.c., nel qual caso l’eventuale opposizione, però, è sempre regolata dal rito sommario speciale ex art. 14 (ferma restando l’applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c.).

La sentenza precisa, peraltro, che il sopraesposto principio di diritto si applica alla controversia che l’avvocato introduca per il recupero del suo credito professionale derivante dalle sole prestazioni giudiziali civili, o anche stragiudiziali ma strumentali o complementari alle prime; con la conseguenza che esulano dall’ambito di operatività dell’art. 14, invece, tutte le altre prestazioni, per le quali l’avvocato può adoperare il procedimento monitorio, quello sommario codicistico, o infine quello ordinario di cognizione.

In secundis, le S.U. stabiliscono che l’azione dell’avvocato di recupero del suo credito professionale derivante da prestazioni giudiziali civili, o dalle collegate prestazioni stragiudiziali, è soggetta al rito sommario speciale non solo ove il cliente si limiti a contestare la quantificazione del credito, ma anche se, prima della lite o in corso di essa, egli contesti l’esistenza stessa del credito.

Applicando i suddetti principi al caso di specie la Corte, rilevato che la domanda del ricorrente era stata introdotta espressamente con il non ammissibile rito sommario codicistico, afferma che il Tribunale avrebbe dovuto provvedere -ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 150 del 2011- al mutamento di rito e quindi alla trattazione con il rito sommario speciale di cui all’art. 14; ma dichiara comunque la competenza del Tribunale di Civitavecchia, nonostante non fosse l’ufficio giudiziario di merito davanti al quale erano state svolte le prestazioni in questione (come invece richiede il comma 2 dell’art. 14), in quanto la convenuta era residente nel suo circondario, e pertanto operava in via prevalente il foro del consumatore.

A cura di Stefano Valerio Miranda