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giurisprudenza

L’illecito disciplinare in ambito formativo viene delineato dalla legge 247/12 con un’esimente costituita dal decorso dei 25 anni di iscrizione all’albo (C.N.F., Sent., 22 novembre 2018, n. 155)

Il COA di Brescia, a seguito di una verifica svolta, infliggeva la sanzione della censura ad un avvocato per il mancato assolvimento dell’obbligo formativo, di cui all’art. 13, comma 2, CDF, in violazione del regolamento approvato dal CNF il 13/07/2007 relativamente al primo triennio di valutazione 2008/2010 degli iscritti.

Il CNF accoglie il ricorso dell’interessato, in applicazione della nuova normativa di cui alla legge 247/12 e dei principi dalla stessa introdotti in tema di mancato assolvimento dell’obbligo di formazione.

Ribadisce il CNF che la riforma forense ha mutato la nozione di illecito improntandola ad una tendenziale tipicità affermando, tra tutti quelli enunciati nella L.247/12, una serie di principi alcuni dei quali immediatamente applicabili.

Dall’art. 11 della predetta legge viene infatti delineato un perimetro del sistema formativo che consente di configurare l’illecito circoscritto quanto all’età ed al numero dei crediti prevedendo che il mancato raggiungimento, e quindi la commissione dell’infrazione, comporti l’applicazione di un provvedimento connotato di afflittività.

Le sanzioni disciplinari non sono, ovviamente, assimilabili a quelle penali ma non può disconoscersi che l’evoluzione verso la tipizzazione “per quanto possibile” della condotta attribuisca una sorta di “connotazione penalistica” ad una fattispecie, come quella dell’omessa formazione professionale, nella quale la condotta illecita sia tipizzata con un’esimente costituita dal decorso dei 25 anni di iscrizione all’albo: l’illecito in ambito formativo viene quindi ad essere delineato dalla legge 247/12 secondo un preciso riferimento temporale.

Sotto tale limitato profilo la norma di cui all’art. 11 c. 2 L. 247/12 deve intendersi come autosufficiente: non necessitano, infatti, di regolamento attuativo né l’affermazione né l’applicazione di un principio per il quale la ricorrenza dell’illecito, in tema di inadempimento dell’obbligo formativo, presuppone il mancato decorso del termine di 25 anni di iscrizione all’albo. Il nuovo illecito disciplinare in ambito formativo delineato dalla predetta legge 247/12 è quindi circoscritto in un perimetro più ristretto (quanto al decorso del tempo) rispetto a quello precedente come configurato nel Regolamento per la formazione 13/7/2007 e nel Codice Deontologico.

 

A cura di Guendalina Guttadauro