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giurisprudenza

L’impugnazione del provvedimento di primo grado emesso per il recupero del compenso per l’attività prestata in materia tributaria, all’esito di un giudizio ex art. 702bis c.p.c., deve essere proposta al giudice di appello (Cass., Sez. VI, Ord., 16 luglio 2019, n. 19102)

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile l’impugnazione di una società condannata in primo grado al pagamento del compenso professionale per l’attività prestata dal legale di fronte alla Commissione Tributaria all’esito del procedimento ex 702bis c.p.c.
Il Collegio, all’esito dell’esame di una questione di giurisdizione, ha ritenuto che la questione del recupero del credito sorto per l’assistenza nel procedimento di fronte alla Commissione Tributaria, pur rientrando nella giurisdizione del giudice ordinario -non essendo applicabile al caso di specie la procedura di cui all’art. 2 D.lgs 546/1992 – non sia soggetta al rito speciale di cui all’art. 14 D.lgs 150/2011.
Tale procedimento, di carattere speciale, è applicabile esclusivamente ai giudizi civili, conseguentemente, il regime di inappellabilità del provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado, ex art. 14 c. 4, opererà esclusivamente in questa ipotesi eccezionale. La società soccombente avrebbe, dunque, dovuto impugnare la decisione di fronte al Giudice di appello ai sensi dell’art. 702quater c.p.c..

A cura di Sofia Lelmi