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giurisprudenza

L’inimicizia fra difensore e giudice non è causa di ricusazione (Cass., Sez. VI Pen, 5 febbraio 2020, n. 4954)

Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione ha consolidato i propri precedenti orientamenti in tema di ricusazione del giudice per inimicizia con le parti private.

Nel caso sottoposto all’esame del Supremo Collegio, il sentimento di inimicizia si inseriva nei rapporti intercorrenti fra il difensore ed il giudice, restando estraneo a quelli fra quest’ultimo e le parti private. L’avvocato, infatti, aveva presentato una denuncia nei confronti del magistrato in occasione di un procedimento penale pendente a carico di parti diverse.

La Corte, richiamando propria giurisprudenza costante, ha rigettato il ricorso promosso dalle parti, precisando che le relazioni interpersonali di inimicizia grave tra difensore e giudice non sono previste nel vigente sistema normativo, posto che l’art. 36 c.p.p., lett. d), cui rinvia l’art. 37 c.p.p. limita espressamente i casi di astensione e, conseguentemente di ricusazione, per inimicizia grave ai soli rapporti fra giudice (o un suo prossimo congiunto) ed una delle parti private, senza possibilità di estensione analogica al difensore della parte privata. Tali norme, infatti, sono tutte di stretta interpretazione in quanto determinano limiti all’esercizio del potere giurisdizionale e della capacità del giudice.

La Corte, inoltre, richiama l’ulteriore orientamento secondo cui “la presentazione di una denuncia penale o l’instaurazione di una causa civile per il risarcimento del danno nei confronti di un magistrato non è di per sé sufficiente ad integrare l’ipotesi di ricusazione trattandosi di iniziative riferibili alla parte e non al magistrato, mentre il sentimento di grave inimicizia, per risultare pregiudizievole, deve essere reciproco e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo”.

La Corte rigetta, pertanto, il ricorso condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

A cura di Costanza Innocenti