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giurisprudenza

L’iscrizione a ruolo dell’atto di citazione con la sola “velina”, anche se priva di attestazione di avvenuta consegna dell’originale all’ufficiale giudiziario per la notifica, comporta la mera irregolarità della costituzione in giudizio (Cass., Sez. II, Ord., 7 novembre 2018, n. 28411)

In una opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente iscriveva a ruolo la causa con “velina”, la quale non recava l’attestazione di avvenuta consegna dell’originale per la notifica all’ufficiale giudiziario. Peraltro, lo stesso opponente, ometteva di depositare l’originale dell’atto di citazione nel termine dei dieci giorni di cui all’art. 165 c.p.c. Il tribunale giudicava tali circostanze equiparabili all’omessa costituzione dell’opponente, con conseguente declaratoria di improcedibilità dell’atto di opposizione, ma la Corte d’Appello riteneva che le stesse comportassero una mera irregolarità e non la nullità della costituzione.
La Corte di Cassazione, adita dall’opposto in primo grado, confermava quanto sostenuto dalla Corte d’Appello e ribadiva, richiamando una copiosa giurisprudenza sul punto, che la costituzione in giudizio dell’opponente a decreto ingiuntivo mediante velina costituisce mera irregolarità, non arrecando alcuna lesione sostanziale al contraddittorio, purché sia sanata (come nel caso di specie) con il deposito dell’originale notificato e conforme alla velina stessa entro la prima udienza di comparizione. Inoltre, la Corte ha avuto modo di ribadire che anche l’inversione temporale tra notificazione e deposito dell’atto di citazione (inevitabilmente carente di attestazione di avvenuta notifica), non comporta nullità ma mera irregolarità, in quanto non impedisce di ricondurre al medesimo procedimento entrambe le attività processuali.

A cura di Leonardo Cammunci