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giurisprudenza

L’opposizione al d.i. ottenuto dall’avvocato per il recupero del suo credito professionale derivante da prestazioni giudiziali penali è regolata dal rito di cui all’art. 14 D.Lgs. 2011/150 (Cass., Sez. II, Ord., 27 settembre 2019, n. 24179)

La vicenda in esame trae origine da un decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto da un avvocato, davanti al Tribunale di Napoli, per il recupero del suo credito professionale derivante da prestazioni giudiziali penali.

Il cliente propone opposizione a decreto ingiuntivo nelle forme del rito sommario speciale di cui all’art. 14 D.Lgs. 2011 n. 150 (che si ricorda rinvia al rito sommario codicistico di cui agli artt. 702-bis ss. c.p.c., ma apportandovi rilevanti correttivi).

L’opposizione, tuttavia, viene rigettata nel merito con l’ordinanza non appellabile ex art. 702-ter c.p.c., e avverso tale provvedimento il cliente propone ricorso per Cassazione, per avere il Tribunale di Napoli, fra l’altro, illegittimamente giudicato in composizione monocratica anziché in composizione collegiale, come invece prescritto dall’art. 14 c.2 D.Lgs. cit. in deroga all’art. 702-bis c.p.c.

L’avvocato resiste con controricorso, nel quale eccepisce, fra l’altro, l’inapplicabilità del rito sommario speciale di cui all’art. 14 cit., applicabile solamente alle controversie di cui all’art. 28 L. 794/1942; ossia a quelle aventi ad oggetto il credito professionale dell’avvocato derivante da prestazioni giudiziali civili, e non penali come nel caso di specie.

La S.C. disattende tale eccezione, affermando che l’art. 14 cit. espressamente prevede che il rito da esso disciplinato si applichi, non solo alle controversie di cui all’art. 28 L. cit., ma anche all’opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo riguardante le competenze spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali in genere (senza cioè distinzione tra prestazioni civili e penali).

Avendo quindi il Tribunale di Napoli, giudicato in composizione monocratica anziché in composizione collegiale, come invece prescritto dall’art. 14 c.2 D.Lgs. cit., la Corte accoglie il ricorso e cassa l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione collegiale.

La pronuncia non è condivisa da chi scrive, in quanto appare contraddittorio che l’avvocato penalista non possa optare per il rito speciale ex art. 14 cit. per il recupero del suo credito (come sembra pacifico: cfr. ex multis S.U. 4485/2018, in questa rivista), e poi invece l’opposizione a d.i. proposta dal cliente sia regolata proprio da detto rito; ragione per cui sarebbe preferibile intendere anche il riferimento all’opposizione a d.i., contenuto nell’art. 14 cit., come limitato alle controversie concernenti prestazioni giudiziali civili (in modo tale che il giudizio di cognizione segua sempre lo stesso rito, a prescindere che venga introdotto dall’avvocato, o dal cliente mediante opposizione a d.i.).

A cura di Stefano Valerio Miranda