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giurisprudenza

L’ eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l’ammissione in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta (Cass., Sez. VI, Ord., 5 giugno 2019, n. 15303)

Con la sentenza in esame la Corte Suprema di Cassazione affronta il tema della eccezione di prescrizione presuntiva eccepita dalla cliente convenuta in giudizio dall’avvocato per ottenere il pagamento del proprio compenso. In particolare, l’avvocato ha sostenuto che la non ammissione di non aver estinto il debito si sostanzia in una non contestazione da cui il giudice avrebbe dovuto dedurre, ex art.115 c.p.c., argomenti di prova per respingere l’eccezione di prescrizione presuntiva; e, comunque, il non aver contestato il contenuto dei solleciti inviati, solleciti che la convenuta ha negato di aver ricevuto, equivale al riconoscimento implicito dell’esistenza del credito.

La corte, allora, precisa che l’eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l’ammissione in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta. Ciò accade quando il debitore contesti l’esistenza del credito ovvero il suo ammontare, mentre l’eccezione di prescrizione non può valere come ammissione del fatto costitutivo del debito.

Nel caso di specie, la convenuta non ha contestato nel merito i solleciti allegati dall’avvocato limitandosi a sindacarne l’idoneità ad interrompere la prescrizione e, quindi, senza riconoscimento alcuno circa la sussistenza dell’obbligazione.

A cura di Fabio Marongiu