Il difensore dell’imputato – nominato nella pendenza del giudizio di impugnazione – aveva cercato un concreto e costante contatto con la Cancelleria della Corte di Appello, inoltrando numerose richieste formali via P.E.C., per ottenere copia della documentazione processuale, nello specifico l’atto di appello e la sentenza di primo grado. Nonostante le sollecitazioni, la Cancelleria ha riscontrato le istanze solo a ridosso dell’udienza fissata, fornendo peraltro una documentazione parziale e incompleta: l’atto di appello non veniva allegato e la sentenza risultava priva di alcune pagine.
In considerazione di ciò, il difensore aveva quindi tempestivamente depositato una memoria, richiedendo un rinvio per mancato accesso alle copie del fascicolo. Tuttavia, detta richiesta veniva ignorata dalla Corte d’appello, la quale ometteva ogni motivazione in merito.
In sede di legittimità, il difensore ha dedotto:
· la violazione dell’art. 178, lett. c), c.p.p. per lesione del diritto di difesa, determinata dall’impossibilità di esaminare gli atti del fascicolo processuale;
· il vizio motivazionale ex art. 606, lett. e), c.p.p., per l’omessa valutazione della richiesta di rinvio e delle doglianze difensive.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, riconoscendo che, nel caso in esame, la difesa aveva specificamente allegato tutte le circostanze, puntualmente documentate, che rendevano palese ed evidente la violazione del diritto di difesa, atteso il riconosciuto diritto della parte a ottenere tempestivamente copia degli atti del processo: in altre parole, è stato violato il diritto al pieno contraddittorio tra le parti.
Tali corposi elementi documentali dimostrano anche la fondatezza del secondo motivo di ricorso: la memoria conclusiva depositata e la richiesta di rinvio, collegata all’impossibilità di accesso agli atti, non risultano né valutate né citate nel corpo della motivazione o nell’intestazione della sentenza. La motivazione risulta sul punto totalmente omessa, con legittima proposizione della censura in sede di legittimità, attesa la trattazione cartolare che ha caratterizzato il giudizio di appello.
A cura di Irene Mazzantini