Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

La Cassazione si pronuncia sulla validità della procura alle liti in relazione all’estensione dello ius postulandi (Cass., Sez. VI, Ord., 5 agosto 2021, n. 22380)

Con la pronuncia in oggetto la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della validità della procura alle liti. Nel caso di specie due società dopo aver esperito la fase cautelare avvalendosi della procura speciale alle liti apposta in calce all’originario ricorso, agivano anche in via ordinaria nei confronti di altre società rimaste estranee alla fase cautelare. Costituendosi in giudizio le società convenute eccepivano il difetto di ius postulandi della difesa di parte attrice in considerazione della presunta esorbitanza della domanda di condanna proposta rispetto alla procura inizialmente rilasciata. Sia il Tribunale che la Corte di Appello respingevano le doglianze ritenendo valida la procura rilasciata in sede cautelare, anche per la fase di merito, nonostante l’estensione dell’ambito oggettivo e soggettivo della lite. La sentenza d’appello veniva impugnata con ricorso per Cassazione. Dopo aver ripercorso l’evoluzione storica della procura alle liti nell’ordinamento giuridico, i giudici di legittimità ribadiscono preliminarmente la ratio della disciplina che sarebbe proprio quella di “far conseguire alla parte per il tramite della difesa di un difensore abilitato, un determinato risultato giuridico, facoltizzando il difensore a introdurre le iniziative giudiziarie funzionali allo scopo” (cfr. Cass. n. 21799/2016). Pertanto l’unico limite “invalicabile” rispetto ai poteri del difensore riguarderebbe solo quelle “domande con le quali si introduce una nuova e distinta controversia eccedente l’ambito della lite originaria”. Si ricorda inoltre come sulla base di un’interpretazione costituzionalmente conforme ai princìpi di economia processuale, di tutela del diritto di azione, nonché di difesa della parte ex artt. 24 e 111 Cost. la procura alle liti conferita in termini ampi e omnicomprensivi è idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l’interesse del proprio assistito, ivi inclusa la chiamata del terzo al quale ritenga comune la causa (cfr. Cass. SU n. 4909/2016). Nell’ordinanza in oggetto si riafferma poi il principio di diritto secondo cui “la procura alle liti conferisce al difensore il potere di proporre tutte le domande che non eccedano l’ambito della lite originaria, sicché in essa rientra anche la facoltà di chiamare un terzo in causa, quale corresponsabile o responsabile esclusivo dell’evento dannoso ovvero di altra situazione collegata con la domanda originaria nel suo ambito oggettivo” (cfr. Cass. 28197/2020). In conclusione i giudici di legittimità nel rigettare il ricorso aderiscono all’iter logico della Corte di Appello ritenendo valido e sussistente lo ius postulandi anche per la fase di merito in forza della procura originaria rilasciata in fase cautelare.

 

A cura di Brando Mazzolai