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giurisprudenza

La compensazione delle spese può essere disposta anche nel caso di rigetto fondato del ricorso per cassazione (Cass., Sez. V, Ord., 2 luglio 2020, n. 13520)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha affermato un principio importante in tema di compensazione delle spese processuali.

Il Collegio – investito di una questione legata all’applicazione della tassa di registro sul maggior valore di un terreno venduto – ha ritenuto che il giudice di appello avesse fatto una corretta applicazione dei principi in punto di onere della prova.

Il Giudice del gravame, difatti, non si era limitato ad affermare l’inidoneità, ai fini dell’imposta diretta, del valore accertato ai fini dell’imposta di registro, ma, aveva altresì affermato che il contribuente aveva fornito la prova dell’ammontare del prezzo riscosso, ritenendo valida la prova documentale prodotta nel giudizio di primo grado, in quanto non oggetto di contestazione.

Il Collegio, definitivamente pronunciando, ha rigettato il ricorso, ma ha compensato le spese di lite in ragione della mancata specifica indicazione della prova fornita dal contribuente, che aveva indotto la ricorrente alla presentazione di un ricorso ritenuto comunque infondato.

A cura di Guendalina Guttadauro