Nella sentenza in commento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ribadiscono che sull’istanza di ricusazione non può decidere lo stesso giudice avverso il quale essa sia stata avanzata: l’art. 53 c.p.c. – che attribuisce al collegio la competenza a decidere sulla ricusazione quando sia ricusato uno dei componenti del collegio giudicante – deve essere inteso nel senso che del collegio che deciderà nel merito sull’istanza di ricusazione non debbano comunque far parte il giudice o i giudici ricusati.
A cura di Silvia Ammannati