La Suprema Corte, a sezioni unite, ha dichiarato inammissibile poiché tardivo il ricorso presentato dall’avvocato colpito da sanzione disciplinare da parte del CNF.
Nel caso in esame infatti l’Avvocato, a seguito di una condotta peraltro ripetuta in due occasioni, era stato oggetto di provvedimento disciplinare della sospensione per tre mesi dall’esercizio dell’attività professionale.
La sentenza veniva depositata nella Segreteria del Consiglio nazionale poiché l’avvocato, pur costituitosi nel procedimento, non aveva effettuato l’elezione di domicilio.
Pertanto lo stesso impugnava innanzi alla Corte di Cassazione fuori termini la sentenza, obiettando che la stessa, in ragione del novellato art. 16 comma 4 del decreto-legge n.179 del 2012, doveva essergli notificata per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.
La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, rilevava però che tale novella veniva introdotta dal decreto.legge di aprile 2020 n.28 introdotto con legge di conversione n.70 del 25.06.2020 con effetti a far data dal 30 giugno 2020; il ricorso per cassazione promosso dall’Avvocato era diversamente anteriore come pure anteriore la sentenza del CNF che pertanto non doveva al tempo rispettare tale dettato normativo.
Rileva in ogni caso la Corte come il CNF avesse in ogni caso provveduto alla notifica a mezzo pec all’Avvocato in data 15 ottobre 2019, quindi comunque reso edotto del suo contenuto per poterlo tempestivamente impugnare.
Per tali motivi rigettava il ricorso.
A cura di Simone Pesucci