La pronuncia in questione trae origine da uno sfratto per morosità intimato davanti al Tribunale di Roma da un locatore nei confronti di un conduttore di immobile ad uso abitativo.
Il conduttore si opponeva contestando gli importi dedotti ex adverso ed eccependo la prescrizione, e una volta disposto il mutamento di rito attivava la mediazione disposta dallo stesso giudice.
Senonché, al primo incontro partecipava solo il conduttore, mentre il locatore dichiarava la propria mancata adesione senza comparire.
Il Tribunale di Roma, pur irrogando al locatore la sanzione economica di legge per la mancata partecipazione, riteneva soddisfatta la condizione di procedibilità e accoglieva nel merito la domanda di sfratto, dichiarando risolto il contratto di locazione.
La sentenza veniva appellata, ma la Corte d’Appello di Roma la confermava, e il conduttore ricorreva in Cassazione sostenendo innanzitutto che la mancata partecipazione della controparte al procedimento di mediazione avrebbe dovuto determinare l’improcedibilità della domanda.
La S.C. rileva in primis che al primo incontro di mediazione la parte deve comparire personalmente o tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali (giusta procura che non deve necessariamente essere conferita con riferimento alla singola controversia, purché attribuisca poteri sostanziali effettivi), non essendo sufficiente la presenza del solo difensore privo di rappresentanza sostanziale.
Tuttavia, aggiunge la Corte, la condizione di procedibilità non richiede che al primo incontro compaiano necessariamente entrambe le parti.
Infatti, detta condizione non è collegata né al mero avvio formale della mediazione, né alla partecipazione di entrambe le parti, ma a un fatto giuridico ben preciso, che determina l’esperimento del procedimento di mediazione, ossia che al primo incontro compaia almeno la parte attivante.
La ragione è semplice: l’ordinamento non consente alla parte chiamata in mediazione di bloccare l’accesso alla giurisdizione semplicemente non presentandosi. Opinare diversamente significherebbe renderla arbitro della procedibilità.
Ne consegue che la mancata partecipazione senza giustificato motivo della parte regolarmente convocata in mediazione non determina, di per sé, l’improcedibilità della domanda quando il procedimento si sia comunque svolto con la comparizione dell’altra parte; ma tale condotta rileva esclusivamente ai fini delle sanzioni economiche e probatorie previste dal D.Lgs. n. 28 del 2010.
Diversamente, ove nessuna delle parti compaia al primo incontro -né personalmente né tramite rappresentante sostanziale- difetta l’esperimento del procedimento e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata.
Nel caso di specie -dato che al primo incontro del procedimento di mediazione, avviato dal conduttore, era comparso solo quest’ultimo mentre il locatore aveva scelto di non prendervi parte-, la condizione di procedibilità doveva ritenersi avverata.
Il ricorso è dunque rigettato e la sentenza impugnata confermata, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
A cura di Stefano Valerio Miranda