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giurisprudenza

La controversia relativa all’obbligo di refusione del contributo unificato tra privati, ancorché derivante da una sentenza di un Giudice amministrativo, è devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario e, in particolare, al Giudice civile dell’esecuzione (TAR Trento, 23 maggio 2017, n. 177)

La condanna alla refusione del contributo unificato versato dalla parte vittoriosa, anche se contenuta in una sentenza di un giudice amministrativo, tra parti private deve essere fatta valere davanti al giudice ordinario dell’esecuzione e non può essere oggetto di azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

Come chiarito dal TAR Trento, infatti, il giudizio avente ad oggetto l’obbligo di refusione del contributo unificato, quando non veda coinvolta una pubblica amministrazione, fuoriesce dalla giurisdizione del giudice amministrativo in quanto: i) la giurisdizione amministrativa può riguardare solo controversie in cui sia parte una pubblica amministrazione; ii) si tratta di controversia avente ad oggetto un diritto soggettivo di contenuto patrimoniale e iii) l’onere del pagamento del contributo unificato ricade ex lege sulla parte soccombente ai sensi degli artt. 9 e ss. d.P.R. n. 115/2002, senza necessità di una specifica statuizione al riguardo nella sentenza, essendo sottratto alla potestà del giudice anche quando le spese siano compensate. Dal che deriva che la sentenza del giudice amministrativo che contenga la statuizione sul contributo unificato, non ha natura decisoria, con la conseguente improponibilità di un giudizio per la sua ottemperanza davanti allo stesso giudice amministrativo.

Alla parte che voglia ottenere il pagamento del contributo unificato da una controparte privata spetta pertanto attivare un ordinario giudizio di esecuzione davanti al giudice civile fondato sul titolo esecutivo costituito dalla sentenza amministrativa di primo o secondo grado che la veda vittoriosa.

 

A cura di Giovanni Taddei Elmi