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giurisprudenza

La convenzione tra un’associazione e l’avvocato è vincolante anche se non firmata dall’assistito (Cass., Sez. II, Ord., 10 ottobre 2023, n. 28328).

Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione conferma il proprio orientamento circa la validità e l’efficacia delle convenzioni stipulate tra gli avvocati e determinate associazioni, al fine di regolare il rapporto di assistenza e rappresentanza in favore di soggetti che aderiscano all’associazione firmataria della convenzione.
Nello specifico la Corte di Cassazione riconduce tale fattispecie al contratto in favore di terzo di cui all’art. 1411 c.c. ritenendo pertanto che la convenzione sia vincolante nei confronti degli avvocati anche in assenza della sua sottoscrizione da parte del Cliente che conferisce un mandato nell’ambito della stessa.
In particolare si rileva che “la convenzione consiste in un contratto validamente concluso fra due soggetti e tuttavia rivolto, per dichiarato intento delle parti, ad attribuire un diritto, una potestà o comunque un vantaggio giuridicamente apprezzabile a un terzo soggetto che non ha partecipato né direttamente né indirettamente alla sua conclusione; il terzo acquista, perciò, il diritto in forza del contratto stipulato da altri e non in virtù della sua accettazione, che ha l’unico effetto di rendere definitivo l’acquisto ove l’adesione intervenga prima dell’eventuale revoca del beneficio da parte dello stipulante (Cass. Sez. 3, n. 4562 del 06/07/1983; da ultimo, Sez. 2, n. 26212 del 16/10/2019)
Nel caso di specie gli avvocati Tizio e Caio avevano stipulato una convenzione con l’Associazione Microcitemici di Capitanata e, nell’ambito della Convenzione avevano assistito il Sig. Sempronio in un giudizio instaurato per il risarcimento dei danni conseguenti a trasfusioni con sangue infetto e a somministrazione di emoderivati infetti. La controversia si era conclusa con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, pronunciata perché, nelle more del giudizio era stato raggiunto un accordo transattivo in base al quale al cliente veniva riconosciuta una somma di € 100.000,00 a titolo risarcitorio. In base a quanto stabilito dalla Convenzione gli Avvocati avevano ricevuto un compenso pari al 5% della somma percepita dal cliente in via transattiva. Agivano tuttavia per ottenere un maggior compenso sostenendo che il rapporto convenzionale non fosse applicabile in quanto la convenzione non era stata specificatamente sottoscritta dal Cliente. La Corte di Cassazione, in ossequio a quanto appena ricordato, ha ritenuto che una volta chiarita l’adesione del Cliente all’associazione firmataria della convenzione e la riferibilità della controversia alla convenzione stessa, questa fosse applicabile al Cliente a prescindere dalla sua sottoscrizione, in quanto per l’appunto qualificata quale contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c.
Ha pertanto rigettato il ricorso proposto dagli avvocati per il maggior compenso.

A cura di Silvia Ventura.