Nella sentenza in commento le Sezioni Unite confermano i precedenti orientamenti in tema di disciplina applicabile alla prescrizione dell’azione disciplinare. In particolare, la Corte precisa che rileva il momento di commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza. Il regime previgente di cui all’art.51 r.D.L. n.1578/1933 prevedeva un termine di prescrizione quinquennale, la cui interruzione operava in maniera diversa nei due procedimenti in cui si articola il giudizio disciplinare. Nella fase amministrativa, davanti al Consiglio dell’Ordine si parlava di un’interruzione con effetti istantanei in corrispondenza dei singoli atti procedimentali di natura propulsiva, probatoria o decisoria. Nella fase giurisdizionale avanti al CNF si verificava un effetto interruttivo permanente, che si protraeva fino all’eventuale fase di impugnazione innanzi alle Sezioni Unite. L’art. 56 della L.247/2012 ha introdotto, invece, un regime più favorevole di prescrizione degli illeciti disciplinari. Ne consegue che in nessun caso il termine di prescrizione può essere prolungato, anche qualora sopraggiungano validi atti interruttivi, oltre la misura di un quarto del termine esennale e, quindi, oltre il limite di sette anni e sei mesi. Nel caso di specie, l’avvocato ricorrente deduce e prova in giudizio che la cessazione della permanenza è avvenuta in un momento successivo, cioè sotto la vigenza della nuova legge professionale, potendo, quindi, beneficiare del richiamato regime di prescrizione più favorevole.
A cura di Arianna Farinelli