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giurisprudenza

La Corte Costituzionale estende l’applicabilità della consulenza tecnica preventiva per l’accertamento dei diritti di credito (Corte Cost., Sent. 21 dicembre 2023, n. 222)

Con ordinanza del 16 marzo 2021, il Tribunale ordinario di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, alcune questioni di legittimità costituzionale dell’art. 696-bis c.p.c.

Nel caso di specie il giudice rimettente esponeva di essere stato chiamato a decidere sull’ammissibilità di una richiesta di consulenza tecnica preventiva finalizzata alla quantificazione di un indennizzo dovuto a titolo di ingiustificato arricchimento. Il giudice a quo riferiva che i resistenti, nel costituirsi in giudizio, avevano eccepito l’inammissibilità̀ del ricorso, sul rilievo che il credito indennitario dedotto a fondamento della domanda non rientrava nell’ambito applicativo della disciplina di cui all’art. 696-bis c.p.c. Quest’ultima disposizione prevedeva, infatti, l’espletamento della consulenza tecnica in via preventiva esclusivamente per le ipotesi di accertamento e determinazione dei crediti derivanti da contratto o da fatto illecito, escludendo inequivocabilmente quelle derivanti da “ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico” secondo quanto previsto dall’art. 1173 c.c. È sulla scorta di tali argomentazioni che nell’ordinanza di rimessione il giudice chiede di emendare il vulnus normativo estendendo l’ambito di applicazione della disciplina descritta all’art. 696-bis c.p.c. anche ai diritti di credito derivanti da fonti diverse da contratto e da fatto illecito. Sempre secondo il giudice rimettente tale previsione contrasterebbe con l’art. 3 Cost., in quanto nell’escludere irragionevolmente la terza categoria di fonti delle obbligazioni si realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i titolari di posizioni sostanziali di eguale natura, generando “un’evidente aporia, o comunque in un’incoerenza interna dell’istituto”. Parimenti risulterebbe violato l’art. 24 Cost. in quanto l’ingiustificata restrizione dell’ambito applicativo della consulenza tecnica preventiva soltanto ad alcune categorie di crediti inciderebbe negativamente “sulla pienezza del potere di agire in giudizio” da parte dei titolari dei diritti esclusi, i quali resterebbero privi di uno strumento complementare e alternativo all’ordinaria tutela giurisdizionale.

Ebbene la Corte costituzionale accoglie le argomentazioni espresse nell’ordinanza di rimessione ritendendo irragionevole la scelta del legislatore di limitare lo strumento in esame alle sole controversie relative ai crediti ex contractu ed ex delicto. Infatti, la disposizione censurata, non ammettendo la consulenza tecnica preventiva anche per gli altri diritti di credito previsti in conofromità dell’art. 1173 c.c., dà luogo ad una differenziazione priva di una legittima giustificazione, determinando un’inammissibile compressione del diritto di agire. Per tali ragioni la Corte costituzionale nella sentenza de qua ha dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 696-bis c.p.c. nella parte in cui non prevede l’ammissibilità della richiesta della consulenza tecnica preventiva anche per i crediti derivanti “da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico”.

A cura di Brando Mazzolai