Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

La Corte costituzionale si pronuncia sul diritto ne bis in idem e il doppio binario sanzionatorio previsto in materia di diritto d’autore (Corte Cost., Sent., 16 giugno 2022, n. 149)

Nel caso in esame il Tribunale di Verona sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. in riferimento all’art. 117 comma 1 Cost. e in relazione all’ art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU sotto il profilo del suo contrasto con il diritto al ne bis in idem così come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Il Tribunale doveva giudicare della responsabilità penale di un imputato per il delitto di riproduzione abusiva e vendita di opere letterarie di cui all’art. 171-ter, primo comma, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Per i medesimi fatti l’imputato era già stato sanzionato in via definitiva con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 174-bis della medesima legge n. 633 del 1941. Nell’ordinanza di impugnazione si osserva che l’unica norma astrattamente in grado di “neutralizzare” la duplicazione dei giudizi sarebbe l’art. 649 cod. proc. pen., che vieta di sottoporre a un secondo giudizio un imputato già assolto o condannato in un precedente processo penale.

La Corte costituzionale ritiene fondata la questione affermando che il diritto al ne bis in idem riconosciuto dall’art. 4 Prot. n. 7 CEDU ha come principale finalità quella di tutelare la persona contro le sofferenze e i costi di un secondo procedimento in relazione a fatti per i quali quella persona è già stata giudicata. In quest’ottica la Corte riconosce il carattere punitivo alle sanzioni pecuniarie previste in materia di diritto d’autore escludendo che tra le stesse esista una connessione sufficientemente stretta da far apparire le due misure come parti di un unico sistema integrato di tutela dei medesimi beni giuridici. In altre parole la duplicazione dei procedimenti e delle relative sanzioni per la medesima violazione determinerebbe effetti sproporzionati sui diritti fondamentali dell’interessato andando a sanzionare le medesime condotte materiali attraverso due illeciti – quello amministrativo e quello penale – in larga misura sovrapponibili: “La (severa) multa che il giudice penale è tenuto oggi a irrogare viene, infatti, semplicemente a sovrapporsi alla già gravosa sanzione pecuniaria amministrativa, senza che si possa discernere una qualsiasi autonomia di ratio, né alcun coordinamento funzionale, tra di esse”. La Corte non ritiene sussistente alcuna connessione temporale e sostanziale, sufficientemente stretta tra i due procedimenti sanzionatori, tale da garantire il rispetto del sistema del “doppio binario”: “I due procedimenti originano dalla medesima condotta, ma seguono poi percorsi autonomi, che non si intersecano né si coordinano reciprocamente in alcun modo, creando così inevitabilmente le condizioni per il verificarsi di violazioni sistemiche del diritto al ne bis in idem”.

Per le ragioni esposte la Corte costituzionale con sentenza additiva ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. “nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall’art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l’illecito amministrativo di cui all’art. 174-bis della medesima legge”.

 

A cura di Brando Mazzolai