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giurisprudenza

La Corte Costituzionale si pronuncia sulle ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado (Corte Cost., Sent. 26 marzo 2020, n. 58)

Nel caso in esame la Corte d’Appello di Milano sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 354 c.p.c. per violazione degli artt. 3, 24 , 111 e 117, comma 1 Cost. e in relazione all’ art. 6 CEDU, nella parte in cui, tra le ipotesi di remissione al giudice di primo grado, la norma non prevedeva l’istanza del convenuto-opponente per la chiamata di un terzo in garanzia.
Ad avviso della Corte d’Appello, il principio di tassatività ed eccezionalità delle ipotesi di rimessione sancito dall’art. 354 c.p.c avrebbe pregiudicato il diritto di difesa dell’opponente, obbligato ad agire in via autonoma contro il garante soltanto in un successivo giudizio di merito, senza potersi avvalere nei suoi confronti del giudicato formatosi sul procedimento dell’azione principale (c.d. simultaneus processus).
La Corte Costituzionale, investita della questione, ha specificato come la scelta di non inserire una nuova fattispecie di rimessione al giudice di primo grado rientra nel quadro della discrezionalità del legislatore, e ciò non lederebbe il diritto di difesa del convenuto-opponente che potrebbe comunque esercitare la domanda di garanzia tramite l’instaurazione di un procedimento autonomo, anche se successivo, contro il terzo.
Inoltre pur trattandosi di un eventuale doppio giudizio la Corte Costituzionale ha escluso una lesione del principio della ragionevole durata del processo di cui agli artt. 111 Cost. e art. 6 CEDU, che invece verrebbe intaccato nel caso in cui il ritardo nell’iter del procedimento fosse determinato dall’ingresso in giudizio del garante del convenuto, parte non necessaria, alla definizione della controversia.
In conclusione, nel caso in esame la Corte costituzionale ha dichiarato con sentenza non fondata la questione di legittimità costituzionale.

 

A cura di Brando Mazzolai