Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

La Corte Costituzionale sull’incostituzionalità dell’istanza di accelerazione prevista dalla legge Pinto (Corte Cost., Sent. 30 luglio 2021, n. 175)

Nel caso di specie la Corte d’appello di Napoli, con ordinanza dell’11 marzo 2020, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale in merito alla disciplina della c.d. legge Pinto sull’equa riparazione prevista nel caso di violazione del termine ragionevole del processo. In particolare il giudice a quo aveva censurato l’art. 1-bis, comma 2, in relazione all’art. 1-ter, comma 2 della legge n. 89 del 2001 nella parte in cui subordina il riconoscimento del diritto ad una equa riparazione all’esperimento del rimedio preventivo consistente nel “depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un’istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i detti termini”. Con l’ordinanza di rimessione si richiamavano sia le precedenti sentenze della medesima Corte pronunciate sul tema (Corte cost. sent. n. 169/2019 e n. 34 del 2019), nonché la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in tema di necessaria effettività dei rimedi preventivi, volti ad evitare l’eccessiva durata dei procedimenti. Ad avviso del giudice a quo la disposizione violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU e contrasterebbe con l’esigenza di garantire i principi del giusto processo sotto i profili della ragionevole durata e del diritto ad un ricorso effettivo.Nel giudicare fondata la questione i giudici hanno ritenuto che il deposito dell’istanza di accelerazione nel processo penale non offrirebbe alcuna garanzia di contrazione dei tempi processuali tale da assicurarne la definizione entro un termine ragionevole andando pertanto a contrastare con i principi garantiti dagli evocati parametri convenzionali. Secondo la Corte, infatti, il deposito dell’istanza di accelerazione nel processo penale opererebbe per la parte non come un diritto, ma bensì come un vero e proprio onere visto che il mancato suo adempimento comporta l’inammissibilità della domanda di equa riparazione. Tuttavia ricorda in conclusione la Corte la mancata presentazione dell’istanza di accelerazione nel processo penale potrebbe eventualmente assumere rilievo ai soli fini della determinazione della misura dell’indennizzo ex lege n. 89 del 2001, ma non condizionare la proponibilità della correlativa domanda. Sulla base di tali motivazioni la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, in relazione all’art. 1-ter, comma 2, della legge n. 89 del 2001.

 

A cura di Brando Mazzolai