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giurisprudenza

La Corte di Cassazione in merito all’ambito di applicazione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. (Cass., Sez. Lav., Ord., 21 aprile 2021, n. 10599)

La rilevanza dell’ordinanza in oggetto risiede nella motivazione di inammissibilità assunta dalla Corte di Cassazione in ordine all’ambito di applicazione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio come disciplinato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Nel caso di specie la Corte di Appello, riformando la sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda di un dipendente pubblico volta al riconoscimento della rendita per un infortunio occorso sul luogo di lavoro. La Corte territoriale non aveva ravvisato un rischio elettivo indennizzabile per carenza di idoneità nella prova. In particolare, la Corte del gravame riteneva che non vi fosse stato un ordine vincolante impartito dal preposto e che fosse rimasta indimostrata la ragione per cui il lavoratore si fosse allontanato dalle proprie mansioni. In Cassazione la parte ricorrente, tentando di far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata nel giudizio di merito, lamentava essenzialmente una erronea valutazione delle circostanze fattuali che, se correttamente apprezzate, avrebbero dovuto condurre ad un diverso esito. I giudici di legittimità nel giudizio de quo, hanno respinto le censure avanzate perché inammissibili in quanto tese ad introdurre surrettiziamente il riesame del merito dell’intera vicenda, attività già effettuata dalla Corte territoriale e pertanto insindacabile in sede di legittimità. In conclusione i giudici di legittimità nel respingere il ricorso ribadivano quanto già precisato in una recente pronuncia secondo cui “l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie con la conseguenza che in sede di legittimità non è data ora (come del resto non era altrimenti data allora, vigente il testo precedente dell’art. 360 c.p.c., n. 5) la possibilità di censurare che la prova di un dato fatto sia stata tratta o negata dall’apprezzamento o dalla obliterazione di un determinato elemento istruttorio, atteso che una tale critica ha ad oggetto non già un fatto storico, ma la stessa attività di valutazione del corredo probatorio, che solo al giudice di merito compete” (Cass. n. 8053 del 2014).

 

A cura di Brando Mazzolai