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giurisprudenza

La Corte di Cassazione si pronuncia sulla validità del deposito telematico della sentenza in duplicato informatico (Cass., Sez. III, 13 maggio 2024, n. 12971)

Con la pronuncia in oggetto la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’improcedibilità del ricorso per deposito della sentenza impugnata e allegata in duplicato informatico, priva dell’attestazione di cancelleria indicante la data e il conseguente numero di pubblicazione della stessa.

Nel caso di specie, infatti, il consigliere delegato della Terza Sezione civile proponeva la definizione accelerata del ricorso de quo, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in ragione della improcedibilità dell’impugnazione per cassazione “non avendo il ricorrente prodotto nel termine di legge idonea copia conforme della sentenza impugnata“, avendo invece prodotto nel fascicolo telematico “copia di un provvedimento (duplicato informatico) del tutto privo di dati identificativi“.

In altre parole la Corte di Cassazione si interroga sull’assolvimento dell’onere di deposito nel caso in cui il ricorso avvenga allegando in formato digitale non la copia autenticata del provvedimento, ma il duplicato informatico dello stesso. Infatti nonostante il medesimo valore giuridico dei due documenti digitali, soltanto dalla “copia informatica” si possono evincere le informazioni utili – data di pubblicazione e notificazione del ricorso – per valutare la tempestività dell’atto di impugnazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c. II co., n. 2.

In questo senso la Corte ripercorre gli aspetti tecnici riferibili alle attestazioni di conformità nel processo civile telematico. In particolare, ricordano i giudici di legittimità, il potere di certificazione pubblica riconosciuto al difensore si esplica esclusivamente per l’attestazione di copie informatiche. Viceversa tale attestazione di conformità non è invece richiesta per i duplicati informatici che sono documenti digitali equivalenti rispetto agli originali anche se non riportano i dati identificativi del provvedimento impugnato.

È proprio in ragione di tale equivalenza giuridica che i difensori, dall’avvenuta pubblicazione informatica della sentenza, possono accedere al fascicolo telematico e scegliere se estrarre copia informatica o duplicato informatico da depositare per il ricorso. Non è, pertanto, sanzionabile con l’improcedibilità la scelta del difensore che, potendo liberamente optare per i due formati digitali, si determini per il deposito del duplicato informatico in quanto equivalente all’originale e, come tale, non necessitante di alcuna attestazione di conformità da parte del difensore. Anche in quest’ultimo caso, afferma la Corte, la tempestività dell’impugnazione può essere verificata – per i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023 – attingendo i dati relativi alla pubblicazione della sentenza tramite consultazione del fascicolo di merito, ovvero – per i giudizi precedentemente introdotti – tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 369, ultimo comma c.p.c..

Nel caso di specie infatti l’impuganzione è stata dichiarata procedibile dalla Corte di Cassazione perché tempestiva.

A cura di Brando Mazzolai