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giurisprudenza

La Corte di Giustizia sulla compatibilità dei minimi tariffari alla luce dei principi europei sulla libera concorrenza (Corte Giustizia UE, Sent. 25 gennaio 2024, n. C-438)

Con sentenza del 25 gennaio 2024, pronunciata nella causa C-438/22 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affrontato il tema della compatibilità tra il principio europeo sulla libera concorrenza nel mercato interno e la possibilità per una normativa nazionale di stabilire importi minimi inderogabili per il pagamento degli onorari professionali.

Nel caso di specie la questione pregiudiziale è stata sollevata dal Tribunale distrettuale di Sofia (Bulgaria) a seguito di una controversia nata dalla richiesta di pagamento delle spese legali per un procedimento di risarcimento del danno. Il giudice di merito, infatti, pur accordando il risarcimento per i danni materiali, aveva disposto la riduzione delle spese legali ad un valore inferiore rispetto agli importi indicati dal regolamento dell’Ordine nazionale forense bulgaro. Questa decisione però risultava in contrasto con l’art. 78 paragrafo 5 del “GKP” (il codice bulgaro di procedura civile) che limita la possibilità del giudice di decidere sulla liquidazione degli onorari rispetto ai limiti inderogabili fissati dall’art. 36 dello “Zadv” (la legge professionale bulgara).

Da qui la decisione da parte del giudice nazionale di sollevare la questione pregiudiziale sulla compatibilità della normativa bulgara rispetto al divieto di intese previsto dall’art. 101 par. 1 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e rispetto al principio di leale collaborazione di cui all’art. 4 par. 3 del Trattato sull’Unione Europea (TUE). Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’imposizione di una tariffa per importi minimi inderogabili riferita al pagamento di onorari legali possa essere considerata come potenzialmente lesiva della concorrenza e quindi una volta accertata la sua illegittimità debba essere disapplicata direttamente dal giudice interno in forza del primato del diritto dell’Unione su quello nazionale. Tra le questioni sottoposte alla Corte di giustizia vi è anche quella di considerare se l’applicazione della normativa nazionale possa essere comunque giustificata se posta per il perseguimento di “obiettivi legittimi” d’interesse generale privi di per sé di carattere anticoncorrenziale. Nello specifico infatti il giudice del rinvio rileva che l’obiettivo legittimo perseguito dalla normativa bulgara sarebbe stato quello di garantire la fornitura di servizi legali di qualità e di garantire all’avvocato il raggiungimento di un reddito dignitoso.

Ebbene la Corte facendo riferimento alla sua più recente giurisprudenza (cfr. Wouters e a., C-309/99, EU:C:2002:98, CHEZ Elektro Bulgaria e FrontEx International, C-427/16 e C-428/16, EU:C:2017:890) dichiara come una normativa nazionale che, da un lato, non consente all’avvocato e al suo cliente di pattuire un compenso inferiore all’importo minimo fissato da un regolamento e, dall’altro, non autorizza il giudice a disporre la rifusione degli onorari per un importo inferiore a tale minimo, dev’essere considerata una restrizione lesiva della concorrenza. Inoltre il perseguimento dell’obiettivo legittimo di garantire la qualità dei servizi legali offerti non è sufficiente a superare l’effetto di restringere la concorrenza e quindi a derogare al principio generale e assoluto della tutela della libera concorrenza (vd. punti 42-54). L’interpretazione della Corte pare poi accogliere in toto, le questioni di incompatibilità sollevate dal giudice del rinvio quando sostiene che gli accordi assunti in forza di una disposizione come quella impugnata sono capaci di falsare la libera concorrenza del mercato e pertanto devono essere considerati nulli e non opponibili ai terzi in quanto privi di effetti tra i contraenti.

Da ultimo preme sottolineare che in merito alla questione trattata e nonostante i toni definitori utilizzati dai giudici di Lussemburgo, rilevanti sono le differenze tra la normativa bulgara e la disciplina italiana. In particolare il criterio bulgaro dell’inderogabilità e omogeneità degli importi liquidabili si differenzia dalla legge professionale italiana che riconosce al giudice una diversa e più ampia discrezionalità nella liquidazione giudiziale degli onorari professionali (si veda la legge n. 247/2012 e s.m.i). Per questa ed altre ragioni che per opportunità di spazio non possono essere qui trattate sarà interessante valutare eventuali e nuove pronunce sul tema da parte della Corte di Giustizia.

A cura di Brando Mazzolai