Nell’ordinanza in commento la Corte di Cassazione ribadisce che anche alle notificazioni si applica il principio della sanatoria delle nullità processuali per il raggiungimento dello scopo.
A tale riguardo gli Ermellini affermano che quando la notifica dell’atto di appello viene effettuata nei confronti del procuratore della parte deceduta nel corso del giudizio di primo grado, anziché nei confronti degli eredi (sebbene la controparte fosse a conoscenza dell’evento morte), la nullità dell’impugnazione per omissione del requisito di cui all’art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c. è sanata con efficacia ex tunc dalla costituzione in giudizio degli eredi.
A cura di Silvia Ammannati