La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha affermato che – posto che la morte del procuratore opera come causa immediata e interruttiva del processo – la costituzione in prosecuzione impedisce ex ante l’interruzione solamente quando sia prevista la comunicazione, la notificazione o la certificazione dell’evento interruttivo.
In particolare, nel caso di specie, la prosecuzione del giudizio non era intervenuta nel termine semestrale dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo avvenuta in data 5 luglio 2006, ossia oltre sei mesi dall’evento morte del difensore, poiché il nuovo procuratore si era costituito all’udienza fissata nel giorno 27.03.2007.
Ne consegue – come il Collegio osserva – che il provvedimento che ha pronunciato la declaratoria di estinzione del processo è fondato, poiché l’eccezione di estinzione è stata formulata all’udienza del 27.03.2007 e che non sussiste la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., in quanto la parte aveva avuto la possibilità di svolgere le sue difese nell’udienza successiva a quella in cui ha formulato l’eccezione di estinzione.
A cura di Guendalina Guttadauro