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giurisprudenza

La decisione sui compensi spetta al collegio dinanzi al quale si sono precisate le conclusioni (Cass., Sez. VI, Ord., 20 dicembre 2022, n. 37292)

Nell’ambito di un giudizio promosso da alcuni avvocati al fine ottenere il pagamento dei propri compensi professionali (dovuti in ragione dell’attività giudiziale prestata, sia in primo grado che in sede di gravame), i convenuti – clienti si costituivano eccependo in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto non proposto secondo il rito speciale, nonché, in via gradata, l’incompetenza del giudice adito in favore della Corte di appello.

Il Tribunale di prime cure rigettava l’eccezione di inammissibilità – dal momento che il giudice istruttore/relatore aveva assegnato la decisione sul punto al collegio (così rispettando il requisito della decisione collegiale di cui al 275 e 276 c.p.c. – contestualmente dichiarandosi incompetente a favore della Corte d’Appello quale ultimo giudice a conoscere la causa in cui gli avvocati avevano prestato la propria attività.

I convenuti, ora ricorrenti, interponevano ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 702 ter c.p.c., degli artt. 3, 4 e 14 del D. lgs. 150/2011 nonché degli artt. 99 e 112 c.p.c. per avere il Tribunale reso la decisione nelle forme ordinarie anziché nella forma collegiale, forma prevista per le cause aventi ad oggetto il pagamento degli onorari.

La Suprema Corte accoglie il ricorso, rilevando la fondatezza dell’unico motivo di ricorso.

Evidenzia, difatti, come nel caso di specie gli avvocati avevano adito il Tribunale con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e che il Tribunale aveva deciso la vicenda seguendo le disposizioni di cui al D. lgs. 150/2011: il Presidente aveva designato il giudice istruttore/relatore davanti al quale le parti avevano precisato le conclusioni mentre la decisione era stata presa collegialmente.

Orbene, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 14 del predetto D. lgs. 150/2011, il Presidente può delegare ad un componente il collegio soltanto l’assunzione dei mezzi istruttori rimanendo inteso che tutte le rimanenti attività debbano svolgersi necessariamente davanti all’intero collegio, in particolare discussione della causa e la precisazione delle conclusioni: in tale contesto, ricorda la Corte, non si può prescindere dagli approdi cui sono giunte le Sezioni Unite n. 12609/2012, che sottolineano come, anche alla luce della relazione di accompagnamento al D. lgs. n. 150/2011, i processi in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati “devono essere trattati in composizione collegiale”.

La Corte prosegue ricordando che si applica l’art. 276, comma 1 c.p.c. che va interpretato nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni: il collegio che delibera la decisione deve quindi essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta, come nel caso di specie, la precisazione delle conclusioni, derivandone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio.

All’esito di questa compiuta ricostruzione normativa e giurisprudenziale, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di prime cure in diversa composizione.

A cura di Andrea Goretti