Nell’ordinanza in commento la Suprema Corte coglie l’occasione per tornare sul tema della decorrenza della prescrizione dell’azione disciplinare in caso di illecito permanente, che, di regola, coincide con la cessazione della permanenza. Qualora, invece, la condotta illecita si protragga per un tempo indeterminato, la giurisprudenza di legittimità ha individuato un limite alternativo, coincidente con la decisione disciplinare di primo grado. Quest’ultima vale quale dies a quo da cui far decorrere il termine prescrizionale massimo di sette anni e mezzo.
Sulla base di tale premessa, nel caso in esame, le Sezioni Unite hanno ritenuto maturata la prescrizione dell’azione disciplinare in relazione ai primi due capi d’incolpazione. Questi riguardavano l’omissione e il ritardo di atti inerenti ai mandati ricevuti, lo svolgimento di tali atti con grave negligenza e l’omissione dell’adeguata informazione al cliente circa lo svolgimento degli incarichi. Per tali illeciti permanenti la Suprema Corte ha individuato la cessazione della permanenza, da cui far decorrere la prescrizione, nella data in cui erano stati revocati i mandati. Mentre per l’ultimo capo di incolpazione, relativo alla mancata restituzione dei documenti, le Sezioni Unite non hanno ritenuto sufficiente per configurare la cessazione della condotta illecita la mera dichiarazione della disponibilità a restituire i materiali, senza che fosse seguito un comportamento attivo da parte dell’avvocato. Per questo motivo, la Suprema Corte applicando il già menzionato termine alternativo, rappresentato dalla decisione disciplinare di primo grado del 2021, non ha riconosciuto maturata la prescrizione dell’azione disciplinare. Le Sezioni Unite hanno, quindi, accolto in parte il ricorso per l’intervenuta prescrizione dei primi due capi d’incolpazione e rinviato al CNF in diversa composizione per la rideterminazione della sanzione conseguente all’omessa restituzione dei documenti.
A cura di Arianna Farinelli