Il TAR Liguria ha precisato che è inammissibile il ricorso introdotto in proprio da persona dotata di laurea magistrale in giurisprudenza ma priva del titolo di avvocato, in quanto tale situazione non rientra tra quelle per le quali l’art. 23 c.p.a. esonera la parte dall’obbligo di dotarsi di difensore abilitato.
La necessità di dotarsi di una difesa tecnica, del resto, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale, non si pone in contrasto con l’art. 24 Cost., giacché essa costituisce un rafforzamento della tutela dei cittadini e non una sua menomazione. Né, d’altronde, la semplice laurea magistrale in giurisprudenza può supplire al necessario titolo di avvocato.
A cura di Giovanni Taddei Elmi