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giurisprudenza

La legittimità del regolamento del CNF sulla formazione continua degli avvocati (TAR Lazio, Sez. IIIquater, 17 luglio 2009, n. 7081)

Con la pronuncia in commento, il TAR Lazio – Roma, rigetta i ricorsi presentati da alcuni avvocati triestini aventi ad oggetto l’impugnazione del Regolamento specifico per la formazione continua adottato dal loro Ordine di appartenenza ed il relativo Regolamento della formazione permanente approvato dal Consiglio Nazionale Forense.
I Giudici Amministrativi affermano la legittimità del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla formazione obbligatoria degli avvocati, alla luce dell’articolo 13 del Codice Deontologico (norma di riferimento), non contrastando lo stesso con i principi di legalità, proporzionalità, ragionevolezza e non viziato da eccesso di potere.
I Giudici aditi esaminano la questione attraverso un percorso logico molto analitico: escludono il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 33 della Costituzione regolando le norme in esame solo l’accesso e il corretto esercizio della professione legale.
Affrontano poi la censura dei ricorrenti dell’eccesso di potere in capo al Consiglio Nazionale Forense e lo escludono evidenziando la coerenza delle norme in oggetto e il loro rispetto del principio di gradualità riguardo alle sanzioni previste nei confronti di coloro che non ottemperano a tale obbligo.
Analizzano, ai sensi del principio di legalità (art. 23 della Costituzione), l’aspetto del costo sopportato dagli avvocati per la partecipazione agli eventi formativi e affermano che il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense prevede una programmazione dei corsi in maggioranza gratuiti o di piccola spesa.
I Giudici Amministrativi rilevano altresì che i criteri di accreditamento dei singoli corsi non sono indeterminati poiché l’art. 3 del Regolamento sulla formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense è sufficientemente logico e preciso nel determinare i criteri di riferimento per stabilire il numero dei crediti.
Infine, respingono la doglianza relativa alla non previsione dell’autocertificazione, poiché il combinato disposto degli articoli 6 e 7 del Regolamento della formazione continua prevede che il singolo avvocato certifichi con una relazione il suo percorso formativo e che il Consiglio dell’Ordine di appartenenza possa valutarne la veridicità con i mezzi che ritiene più opportuni.

A cura di Lapo Mariani