Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

La liquidazione dei compensi dell’avvocato nel fallimento (Cass., Sez. I, Ord., 23 novembre 2023, n. 32558)

Nella Sentenza in Esame la Corte si occupa delle doglianze di un collega che, nell’ambito del suo ruolo di legale di una curatela, aveva promosso un giudizio contro gli amministratori per responsabilità. Il giudizio si è concluso con la condanna degli amministratori (e la conseguente condanna per i soccombenti alla refusione delle spese legali liquidate) e conseguentemente il collega ha chiesto la liquidazione dei suoi compensi, ma il Curatore ha sollevato un’eccezione di negligenza del legale proponendo una rideterminazione degli stessi.

Il giudice delegato ha liquidato i compensi “come da proposta del curatore”. L’avvocato ha presentato reclamo, e il Tribunale di Brescia ha accolto il reclamo, ritenendo che sulle entità dei compensi si fosse formato il giudicato solo per il primo grado del giudizio di merito. Ha quindi proceduto a una riliquidazione dei compensi per diverse fasi del procedimento.

Contro questo decreto, l’avvocato A.A. ha proposto ricorso straordinario per cassazione, contestando diversi aspetti della liquidazione dei compensi, mentre il Fallimento ha presentato un ricorso incidentale.

La Corte, nel motivare la sua decisione, ha preliminarmente confermato che la determinazione dei compensi quale conseguenza accessoria di una condanna, non costituisce giudicato sugli stessi poiché il difensore non è parte del procedimento; pertanto ha stabilito che il passaggio in giudicato delle statuizioni sulle spese processuali non determina l’irretrattabilità della quantificazione dei compensi del difensore, consentendo al tempo stesso al difensore di contestare la liquidazione in sede di reclamo L. Fall., ex art. 26.

Ha comunque accolto alcuni altri motivi del ricorso principale, riguardanti il rimborso forfettario delle spese generali, le spese vive e la liquidazione delle spese del reclamo. La decisione ha comportato la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio alla Corte d’appello di Brescia per una nuova valutazione, inclusa la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

 

A cura di Simone Pesucci