L’ordinanza in questione trae origine da un ricorso, presentato da un contribuente avverso un avviso di accertamento, che viene dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria provinciale in quanto depositato con un giorno di ritardo.
Confermata la pronuncia di primo grado anche dalla Commissione tributaria regionale, il contribuente ricorre in Cassazione dolendosi, fra l’altro, del mancato accoglimento della propria istanza di rimessione in termini, con la quale aveva addotto che il ricorso era stato depositato con un giorno di ritardo in quanto il difensore era stato impossibilitato a deambulare come da certificato medico allegato; osservando in proposito che l’impossibilità a deambulare rientra nel concetto di causa non imputabile in quanto fatto estraneo alla volontà della parte.
La Cassazione rileva che effettivamente la sua giurisprudenza è costante nell’affermare che la rimessione in termini richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte o al suo difensore, perché cagionata da un fattore estraneo alla volontà degli stessi (Cass. Sez. U. 18/12/2018, n. 32725).
Tuttavia, con specifico riferimento alla malattia del difensore, si è precisato che questa non rileva di per sé come legittimo impedimento, se non in caso di un malessere improvviso che determini un totale impedimento a svolgere l’attività professionale; in assenza di detto presupposto, invece, il professionista è tenuto ad organizzarsi affinché le attività ordinarie possano svolgersi senza interruzioni (Cass. 09/08/2019, n. 21304, Cass. Sez. U. 18/12/2018, n. 32725).
Nel caso di specie, rileva la Corte che la Commissione tributaria regionale si era attenuta a detti principi in quanto, a fronte della scadenza del termine per il deposito del ricorso in data 17 ottobre 2016, e del certificato medico da cui risultava l’impossibilità del difensore a deambulare per il periodo dal 10 al 17 ottobre 2016 (quindi già sette giorni prima della scadenza del termine), il difensore poteva organizzarsi delegando a un altro soggetto o allo stesso ricorrente il deposito del ricorso presso la segreteria della CTP, e potendosi anche provvedere mediante spedizione di plico raccomandato.
Il ricorso, pertanto, viene rigettato.
A cura di Stefano Valerio Miranda