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giurisprudenza

La mancanza della sottoscrizione digitale del ricorso in appello costituisce mera irregolarità sanabile con la rinotificazione dell’atto ovvero entro il termine indicato dal Giudice (Cons. St., Ad. Plen., 21 aprile 2022, n. 6)

La fattispecie sottesa alla sentenza in esame ha fornito l’occasione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato per chiarire alcuni importanti principi processuali, anche con riferimento al processo telematico.

E’ infatti accaduto che l’appellante abbia prima notificato alla controparte l’atto di appello senza sottoscrizione digitale, poi lo abbia rinotificato completo di firma digitale e infine lo abbia depositato presso la cancelleria del Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla seconda notificazione (ma oltre 30 giorni dopo la prima notificazione).

A fronte di tale situazione l’Adunanza Plenaria ha precisato che:

i) il potere di proporre appello si consuma solo quando questo viene depositato e solo quando il secondo appello sia diverso dal primo, trattandosi altrimenti di mera rinotificazione dello stesso atto, sicché, nella specie, mancando entrambe dette condizioni non si è verificata alcuna consumazione del potere di impugnazione;

ii) va condiviso l’orientamento che qualifica il vizio del ricorso privo di firma digitale come un’ipotesi di mera irregolarità sanabile, con conseguente applicabilità del regime di cui all’art. 44, comma 2, Cod. proc. amm. (che prevede la fissazione, da parte del giudice, di un termine perentorio entro il quale la parte deve provvedere alla regolarizzazione dell’atto, nelle forme di legge), in quanto la predisposizione ed il deposito del ricorso in formato non digitale non incorre in espressa comminatoria legale di nullità (ex art. 156, comma primo, Cod. proc. civ.), tanto più quando lo stesso raggiunga comunque il suo scopo tipico (ex art. 156, comma 3, Cod. proc. civ), essendone certa l’attribuibilità ad un soggetto determinato e la natura di strumento deputato alla chiamata in causa ed alla articolazione delle proprie difese;

iii) in tal caso il ricorrente ben può provvedere direttamente a rinotificare l’atto con firma digitale, ancor prima che il giudice ordini la rinnovazione della notifica (purché ancora entro il termine di impugnazione);

iv) in ordine al termine entro cui depositare il ricorso rinotificato, di cui al combinato disposto degli artt. 94, comma primo e 45 Cod. proc. amm., lo stesso andrà fatto decorrere dalla data dell’effettiva notifica dello specifico atto concretamente depositato e dunque, nel caso di specie, dalla data di notificazione del secondo atto di appello.

A cura di Giovanni Taddei Elmi